Costi di Formazione Detraibili Integralmente
Novembre 2017 si apre con un’importante novità per tutto il mondo della formazione. Il Governo ha aumentato la detraibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per la formazione: l’iscrizione a master, corsi di formazione o d’aggiornamento non sono più deducibili al 50%, ma bensì integralmente, purché si rientri nel limite annuo di 10mila euro.
Detrazione Integrale dei Costi di Formazione
Finora il testo in vigore prevedeva una detraibilità al 50% riguardante le «spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno», forfetizzando quindi, quasi come se la partecipazione ad eventi formativi possa rientrare nella dimensione extraprofessionale del tempo libero.
La nuova norma appena entrata in vigore, visto l’ampliamento della percentuale di spese deducibili, non fa alcun riferimento alle «spese di viaggio e soggiorno». Il comma 5 dell’articolo 54 dispone che «le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta».
In sintesi secondo la modifica normativa entrata in vigore occorrerà distinguere tra:
– spese di iscrizione: deducibili integralmente sino all’importo annuo di 10mila euro;
– spese per il vitto e l’alloggio (indipendentemente che siano sostenute per la partecipazione a convegni o per altre finalità professionali): deducibilità limitata al 75% con il vincolo del 2% dei compensi o (se di rappresentanza) dell’1%.
Restano pertanto fuori le spese relative al viaggio, le quali, in luogo del 50% forfettario, seguiranno i criteri generali di deducibilità, ivi compresi i limiti specifici per il mezzo utilizzato.